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Cos’è il lavoro intermittente e com’è regolamentato dal ccnl

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Chi si interfaccia per la prima volta al lavoro intermittente, si chiederà cos’è e come viene regolamentato dal contratto collettivo nazionale (ccnl) del commercio.  Viene definito anche a chiamata, poiché tra le due parti (datore di lavoro e libero professionista) non viene fissato un determinato termine di scadenza.

Rientrano nel lavoro intermittente gli addetti centralinisti, allo spettacolo, i receptionist e guardiani.  Tale tipologia di lavoro è tutt’oggi vista come una forma precaria, poiché il datore di lavoro potrà godere della flessibilità del lavoratore, senza assumerlo a tempo indeterminato e risparmiando sulla tassazione.

Cosa prevede un contratto di lavoro a chiamata o job in call

Il contratto ccnl prevede che il lavoro intermittente, così come preannuncia il nome, possa svilupparsi in maniera discontinua e soltanto nel momento in cui vi è l’esigenza di svolgere la mansione. La firma apposta al contratto, prevede la disponibilità immediata a ricevere la chiamate per offrire la propria prestazione.

Esistono però, due tipologie di contratti di lavoro a chiamata o job in call:

  1. Con disponibilità: il pagamento previsto dal datore di lavoro sarà corrisposto in indennità di disponibilità, da erogare in base alle ore impiegate durante l’arco del mese. Il ccnl sottoscrive un minimo imprescindibile, ovvero un importo non più basso del 20% previsto dal suo contratto nella sezione “retribuzione”. A tale indennità andranno considerati i contributi assistenziali e previdenziali.
  2. Senza disponibilità: al contrario del primo caso, il lavoratore potrà anche non esser obbligato a rispondere al datore e quindi rinunciare all’indennità di disponibilità che maturerebbe con un contratto differente.

Nel primo caso inoltre (con il contratto intermittente con disponibilità), qualora il lavoratore non abbia una valida giustificazione o non abbia avvisato in tempo della sua assenza (per malattia, ferie o altro), egli perderà l’indennità di disponibilità.

Contratto di lavoro intermittente: quando è possibile?

Il contratto di lavoro intermittente si potrà attivare soltanto in due casi specifici:

  1. Ipotesi soggettiva: l’individuo dovrà avere una età inferiore ai 24 anni oppure superiore ai 55 anni. Una possibilità per incentivare al lavoro sia anziani che desiderano continuare un’attività (seppur sporadica), che i giovani.
  2. Ipotesi oggettive: si tratta di casi ben specifici e ammessi dal contratto collettivo aziendale, nazionale o territoriale. Per approfondimenti si può consultare il Decreto del 1923.

Quindi, se un 35 enne volesse attivare un contratto intermittente, dovrà consultare il regolamento del ccnl e leggere cosa prevede il suo caso di “eccezione”.

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