La sottoscrizione del testamento biologico con firma grafometrica

Una delle operazioni che le amministrazioni locali permettono di fare è quella di firmare la DAT, cioè la Dichiarazione Anticipata di Trattamento, necessaria per il testamento biologico.

Infatti esso è per legge l’espressione della volontà di un soggetto che viene fatta in condizioni di lucidità in merito a terapie che accetta o meno nel caso si venisse a trovare in una posizione tale da non poter esprimersi lucidamente come nel caso di una malattia invalidante o lesioni cerebrali.

Il testamento biologico in Italia è possibile dal 31 gennaio 2018 con la legge n.219 2 dicembre 2017, e la parte centrale della normativa è proprio la nascita delle DAT, attraverso la quale una persona può fornire indicazioni sui trattamenti sanitari in caso di incapacità mentale.

La digitalizzazione della pubblica amministrazione e lo snellimento della burocrazia passa anche attraverso l’uso di processi e strumenti digitali, ed in un piccolo comune del Veneto che fa parte di un progetto della regione, è possibile sottoscrivere questa dichiarazione attraverso la firma grafometrica, con i cittadini che possono firmare il documento digitale con tavoletta grafometrica allo sportello.

La gestione digitale velocizza così il processo burocratico, facilita la conservazione digitale dei documenti e garantisce la connessione della firma con l’autore della stessa.

La firma grafometrica è una FEA, firma elettronica avanzata, che si ottiene firmando un documento digitale esattamente come se stessimo per sottoscrivere un documento cartaceo.
Infatti per apporre la firma grafometrica si usa solitamente un pennino apposito e si firma o su tablet o su tavoletta, ed i dati biometrici raccolti come velocità di firma, accelerazione, ritmo e pressione servono ad identificare il firmatario.

Se siete interessati ad approfondire vi consiglio di andare sul sito di Ardesia, società informatica specializzata e leggere l’articolo dedicato alla firma grafometrica.

Testamento biologico in Italia: cosa dice la normativa

La legge 219 del 22 dicembre 2017 che norma il consenso informato in termini di DAT, afferma che “nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge”, tutto questo nel totale rispetto della Carta dei diritti fondamentali emanata dall’UE.

La dichiarazione sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento permette quindi ad una persona ancora in condizioni di lucidità mentale di esprimere una propria scelta in materia di trattamenti sanitari. Attraverso il testamento biologico, poi, il soggetto firmatario nomina una persona di fiducia che lo possa rappresentare nelle relazioni con il personale medico, il quale a sua volta accetta l’incarico sottoscrivendo la DAT.

Le forme del testamento da noi conosciute e gli ordinamenti giuridici sono però caratterizzati da un aspetto formale da rispettare e che rigurda il fatto che trattasi di documenti scritti.
L’ordinamento italiano prevede quattro forme di testamento ordinario:

  • testamento olografo
  • testamento segreto
  • testamento pubblico
  • testamento internazionale

Queste quattro tipologie di volontà testamentaria prevedono quindi la forma scritta, ma è altrettanto vero che non è dato sapere esattamente quale che sia questa forma, sia essa analogica o digitale. Si tratterebbe quindi di reinterpretare in chiave moderna il concetto di “forma scritta”, ed in effetti se desideriamo veramente che l’italia diventi un paese digitale, bisogna che lo diventi anche in tema di testamento biologico.

Infatti, i parametri biometrici identificati con la firma grafometrica identificano il firmatario in maniera univoca, e alla luce di questo fatto si può tranquillamente affermare che anche per il testamento biologico in Italia essa sia più che valida.

DAT: i trattamenti

Quando si compila una Dichiarazione Anticipata di Trattamento si dichiara di accettare o meno una serie di cure o terapie, quali:

  • Terapia di rianimazione
  • Somministrazione di antidilorifici e oppiacei
  • Sedazione profonda
  • Intubazione per la respirazione

Nel caso di condizioni critiche di urgenza, vedasi il caso di un grave incidente, se il paziente non è in grado di intendere e il DAT è già agli atti sarà meno problematica la scelta dei medici su quali trattamenti adottare, ed in un futuro telematico dove la Pubblica Amministrazione può comunicare in una sorta di “rete nazionale”, ecco che sottoscrivere la DAT con firma grafometrica permette al documento stesso di essere già disponibile in rete.

Nel caso il paziente non fosse in condizioni di sottoscrivere il documento, si può redigere il tutto in presenza di due testimoni e si può manifestare il proprio consenso o diniego anche attraverso un contributo audio/video.

Per quel che riguarda l’eutanasia, invece, in Italia l’eutanasia è vietata e non è prevista all’interno del testamento biologico.

Come e dove si può sottoscrivere?

Premesso che la DAT è accessibile solo alle persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere, Il testamento biologico in italia è possibile sottoscriverlo attraverso più modi:

  • Scrittura privata presso l’Ufficio di Stato Civile del proprio comune
  • Scrittura privata e poi autenticata da un notaio
  • Atto notarile

In ogni caso, prima di sottoscrivere una Disposizione Anticipata di Trattamento, le normative indicano chiaramente che il soggetto deve prima avere tutte le adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle scelte che intende fare.
Inoltre, in caso si cambi idea, la legge prevede anche che una nuova sottoscrizione va a sovrascrivere la precedente.

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