Economia e Finanza

Nuovi poteri all’amministratore di sostegno. Rappresentanza e cure sanitarie

Grazie alle terapie, a nuovi farmaci, a nuove tecniche di esercizio e allenamento della mente è migliorata di molto la qualità della vita di persone fragili affette da disturbi e processi di decadimento mentale. Tuttavia, sono ancora molti i casi in cui persone affette da patologie come schizofrenia, disturbi della personalità, decadimento cognitivo, demenza nelle persone più anziane, non riescono ad esercitare i loro diritti di cittadinanza, a vivere in modo equilibrato e controllato nel loro contesto, a svolgere autonomamente le normali azioni di vita quotidiana, a provvedere alla propria sussistenza, ad adottare decisioni che riguardano il loro stato di salute.

In casi come questi la legge prevede la possibilità di nominare una persona che abbia il compito di amministrare i beni e le decisioni di questi soggetti che hanno chiaramente il bisogno di un sostegno di tipo amministrativo ma anche inerente alle decisioni da prendere circa il loro stato di salute e le cure da intraprendere per cercare di stare meglio.

La limitazione degli interventi senza consenso e l’adozione di decisioni per il miglioramento dello stato di salute. Ricovero coatto e trattamento sanitario

Anche se la legge tende a limitare gli interventi disposti dall’amministratore di sostegno senza consenso dell’assistito allo scopo di limitare abusi, è pur vero che la persona chiamata a ricoprire il ruolo per la tutela del soggetto è stata individuata come la figura di riferimento per decidere delle misure sanitarie da intraprendere stabilite dai medici e che il soggetto assistito si rifiuta di intraprendere.

“Il tema della nomina di una persona che si prenda cura del soggetto con patologie gravi che gli impediscono di prendere decisioni utili e sane per se – dice Anna Sagone avvocato amministratore di sostegno di Torino – coinvolge più che mai la valutazione della limitazione della sua libertà e dell’esercizio dei suoi diritti di cittadino”. Un tema ricorrente nel diritto e nel giudizio espresso dal Giudice Tutelare, quando è chiamato a valutare la nomina per decreto dell’amministratore di sostegno

La modifica degli istituti di interdizione e inabilitazione

Istituti come interdizione e inabilitazione predisposti a tutela del soggetto incapace affetto da disturbi mentali o processi degenerativi della mente sono stati modificati con nuove disposizioni introdotte nelle norme del codice civile, che tratta delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia e della nomina dell’Amministratore di Sostegno. In sintesi, l’amministratore di sostegno aveva solo il compito di gestire i beni della persona bisognosa di assistenza. Ora, invece,  l’amministratore di sostegno è una forma di garanzia a tutela della persona ammalata, con attenzione alla sua tutela in quanto persona e non solo per quel che riguarda i suoi beni materiali. Inoltre, la legge predispone anche strumenti flessibili per stabilire se, come, quanto considerare il consenso necessario del soggetto tutelato per la gestione dei beni e la valutazione delle cure sanitarie da intraprendere per il suo benessere psicofisico.

Il decadimento cognitivo e psichico nelle persone anziane  e il ruolo dell’amministratore di sostegno

Il tema della nomina di una persona incaricata di prendersi cura del soggetto del tutto o in parte privo di autonomia e, soprattuto, incapace di prendere decisioni si estende anche a quelle persone anziane che con l’allungamento della vita vanno incontro a fenomeni di decadimento cognitivo e psichico, come la demenza senile o il morbo di Alzheimer. Persone che nel corso della loro vita non hanno mai avuto problemi o malattie mentali e che hanno sempre esercitato la loro capacità di intendere e di volere. La demenza senile è un tipo di malattia che insorge progressivamente e non intacca da un giorno all’altro la capacità del soggetto anziano di prendere decisioni. Ne consegue che anche il livello di sostegno dovrà essere progressivo e crescente per intervenire a sostegno della riduzione della capacità di intendere e di volere.

Questo vuol dire che l’amministratore di sostegno non adotta più solo decisioni e compiti di tipo amministrativo che riguardano i beni materiali della persona, ma anche decisioni che riguardano il controllo della cura sanitaria di cui ha bisogno il soggetto assistito come disposto dal 1° comma dell’art. 408 c.c. che dice: “la scelta dell’Amministratore di Sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona del beneficiario”

Il tema della tutela della salute si affianca a quello della tutela dei beni materiali. L’estensione dei poteri dell’amministratore di sostegno

La nuova legislazione sulla tutela e sostegno delle persone incapaci di intendere e di volere predispone quindi nuovi ruoli per l’amministratore di sostegno, che però riguardano l’estensione dei poteri di rappresentanza esclusiva per le cure e la valutazione sanitaria delle capacità residue del beneficiario. In alcuni casi sottoposti a valutazione, preso atto dell’eventuale incapacità del soggetto di esprimere il consenso alle cure e terapie, il Giudice Tutelare  può autorizzare l’amministratore di sostegno a disporre in nome e per conto del beneficiario di tutte le iniziative sanitarie giudicate necessarie al benessere del soggetto, compresa quella del ricovero coatto. In sostanza la legge adesso attribuisce all’amministratore di sostegno il ruolo di garante della continuità delle cure sanitarie a beneficio del soggetto tutelato.

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